Cari amici,
per questa nuova edizione della vostra Newsletter UPG ho deciso di lasciare ampio spazio a un prezioso contributo di un nostro Socio, il Dottor Barlocco che ringrazio, sul tema IVA.
Come sapete, ne abbiamo parlato spesso, la questione riveste una importanza centrale nel processo di riforma del settore, l’aliquota oggi vigente è innegabilmente un freno allo sviluppo del mercato dei purosangue e dopo quanto ottenuto in sede europea, con l’inserimento delle attività legate agli equidi tra quelle che possono essere soggette a un’IVA agevolata, UPG sta lavorando da tempo in piena sintonia con il MASAF perché si possa tradurre in realtà questa direttiva anche da noi. Le proposte sono state discusse anche in seno al MEF e speriamo che a breve si possa concretizzare questo positivo risultato.
Ma al di là di questo breve cappello, ritengo però sia molto utile approfondire il discorso dell’IVA cercando di comprenderne meglio i meccanismi e soprattutto applicando a pieno tutta la normativa, soprattutto quella legata al regime del margine, fulcro di questo studio.
Inoltre sono particolarmente felice di ospitare questo intervento, poiché spero che la newsletter venga utilizzata sempre di più per veicolare approfondimenti e per stimolare la discussione anche tramite vostri contributi, vorrei che diventasse la normale funzione di questo spazio, cioè un luogo dove l’informazione non ha una direzione unica, da me a voi, ma piuttosto un doppio senso di marcia che aiuti tutti noi Proprietari.
Non voglio però togliere ulteriore spazio al tema e ringraziando ancora il nostro Socio Carlo Barlocco vi auguro buona lettura,
Antonio Viani
Presidente Unione Proprietari Galoppo
APPLICAZIONE DELL’IVA NELLA VENDITA DEI CAVALLI
In attesa che, sulla scorta di quanto avvenuto in Francia, l’aliquota iva sulla vendita di equidi, perlomeno del comparto allevatorio, venga ridotta dal 22% a una più bassa, magari proprio quel 5,5% che tutti auspichiamo, attualmente tutte le vendite di cavalli da corsa, escluse ovviamente quelle poste in essere da privati, vengono fatturate con applicazione dell’iva con aliquota ordinaria.
Evidentemente essendo il tributo pari a quasi un quarto del valore del cavallo ceduto questo non facilita il mercato dei cavalli in allenamento.
Combinando però tra loro una serie di norme e sentenze si può pervenire a un risultato più interessante per il comparto.
Prendiamo in considerazione innanzitutto la definizione del bene “cavallo”. Il cavallo è un bene mobile (non registrato o registrato a seconda se si consideri o meno il Registro degli Equidi un Pubblico Registro).
Sempre per inquadrare la situazione ci vieni in aiuto la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 01 aprile 2004 causa C320/02. In base a questa sentenza il cavallo acquistato da un privato (diverso dall’allevatore) e rivenduto dopo essere stato addestrato per uno specifico utilizzo può essere considerato “bene usato”.
In base a questo possiamo fare riferimento all’art.36 D.L.41/1995. Tale Decreto Legge regolamenta il “regime del margine” che costituisce un metodo alternativo e facoltativo di applicazione dell’Iva volto ad evitare fenomeni di duplicazione dell’imposta nel commercio di beni usati. Detto regime risulta applicabile quando si cedono beni acquistati da privati, da soggetti passivi Iva che non hanno potuto operare la detrazione del tributo, da soggetti che a loro volta hanno applicato il regime del margine. Applicando questo regime l’iva non viene applicata sull’intero prezzo ma solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello del precedente acquisto.
Inoltre, l’art.10 Comma 1 n.27 quinquies dpr.26/10/72 n.633, ovverosia nel caso di soggetti che abbiano acquistato beni con iva totalmente indetraibile per un limite di carattere “soggettivo” per tale bene è consentita la rivendita in esenzione da iva.
Facendo riferimento all’elenco (EX) UNIRE LEGGE 21 novembre 2000 n.342 art.44, sappiamo che le scuderie iscritte in tale elenco applicano l’Iva sui premi vinti al traguardo fatturandoli con il sistema dello split payment al Ministero e quindi detraggono normalmente l’iva sugli acquisti, al contrario le scuderie non iscritte in tale elenco non applicano l’iva sui premi al traguardo e quindi, ai sensi dell’art.19 del dpr 26/10/72, non recuperano l’iva sugli acquisti (cavalli e pensioni in primis).
Andiamo ora ad analizzare, nell’allegata tabella, i quotidiani passaggi di proprietà di cavalli in allenamento partendo dalla prima cessione del puledro che avviene sempre da parte dell’allevatore considerando sia lo status fiscale del venditore che dell’acquirente.
La prima cessione, salvo che sia effettuata da un allevatore che non agisce in forma di impresa o che operi in regime agricolo di esonero, è sempre soggetta ad Iva 22%. Il proprietario primo acquirente potrà essere alternativamente un privato, un imprenditore iscritto elenco MASAF, o anche, come appena visto, un imprenditore non iscritto elenco MASAF.
La successiva rivendita del cavallo sarà soggetta ad Iva solamente da parte della scuderia iscritta MASAF, perché quella dell’operatore non iscritto sarà in esenzione Iva art.10 27 quinquies e quella del privato sarà fuori campo iva.
A questo punto le successive rivendite dei cavalli acquistati in esenzione o fuori campo potranno sempre essere effettuate in regime del margine.
La normale catena di applicazione dell’Iva continuerà invece a risultare in essere fino a quando il venditore iscritto MASAF cederà ad altro soggetto iscritto MASAF per spezzarsi al momento in cui l’acquirente sarà un privato o un soggetto non iscritto MASAF, potendosi generare da quel momento vendite in esenzione e/o in regime del margine.
A titolo esemplificativo ipotizziamo una casistica ricorrente e cioè quella di un cavallo acquistato da yearling per 50.000 da una scuderia non iscritta all’elenco MASAF e che nel corso della carriera cambi proprietario altre 5 volte (ipoteticamente a giugno dei tre anni, a dicembre sempre dei tre anni dove ha registrato un progresso di forma, a fine dei 4 anni quando perde il beneficio del Premio Aggiunto, a fine dei 5 anni, a fine carriera indirizzato su circuiti minori).
La prima rivendita ipotizziamola a 35.000, la seconda a 40.000 (quindi con margine positivo) la terza a 15.000, la quarta a 8.000 e l’ultima a 4.000. Prezzi consoni all’andamento della carriera agonistica come sopra paventata.
Il primo acquirente è un soggetto no MASAF, così come il secondo e il terzo, gli ultimi 2 sono privati. Il primo acquisto sconta l’Iva del 22% su 50.000.
La prima rivendita (da soggetto no Masaf a soggetto no Masaf) a 35.000 sarà esente iva art.10 27 quinquies.
La seconda rivendita (sempre da soggetto no Masaf a soggetto no Masaf) sarà soggetta ad iva per 5.000 e art.36 dl 41 per 35.000.
La terza rivendita (da soggetto no Masaf a privato) sarà totalmente in regime del margine.
Le ultime due vendite tra privati fuori campo.
Al termine di questo esempio applicando semplicemente la normativa, l’Iva gravante sul totale dei vari passaggi di proprietà sarebbe pari ad €.12.100, mentre con l’imposta addebitata su ogni vendita (con esclusione ovviamente degli ultimi 2 che sono tra privati) il totale dell’iva sarebbe pari a 30.800. Come si può facilmente notare un risultato molto differente.
Carlo Barlocco